LEGGE 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
Testo in vigore dal: 25-1-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro 12 mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria, diretti:
    a)  a  provvedere  alla  soppressione degli uffici centrali delle
amministrazioni  statali  a  seguito del trasferimento e della delega
delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti
delegati  previsti  dall'articolo  1,  primo  comma,  lettere a) e c)
nonche'  a  seguito  del  trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto  speciale  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano in
attuazione dei loro statuti;
    b)  ad  istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie
ed  eventualmente  per  specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli
centrali,  periferici  e  di  amministrazioni  diverse.  Detti  ruoli
saranno  costituiti  utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli
impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali,
precedentemente  all'entrata  in vigore della presente legge, non sia
stata  concessa  l'autorizzazione  a  bandire  i relativi concorsi di
assunzione;
    c)  a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed
economiche  acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera
b)  i  dipendenti  che siano assegnati all'amministrazione statale ai
sensi  dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge
e dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
    d)  a  sopprimere  gli  uffici  periferici  delle amministrazioni
statali  a  seguito  del  trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto  speciale  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano in
attuazione  dei  loro  statuti,  collocando  il  relativo  personale,
eventualmente  esuberante,  nei  ruoli di cui alla precedente lettera
c).
  Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1)  la soppressione degli uffici centrali terra' conto, oltre che
della  cessazione,  anche della riduzione dei compiti per effetto del
trasferimento degli uffici periferici;
    2)   saranno  stabilite  norme  per  disciplinare  l'impiego  del
personale   dei   ruoli  unici  presso  le  singole  amministrazioni,
assicurando  a  detto  impiego  la  necessaria mobilita', nonche' per
disciplinare l'amministrazione del personale stesso. ((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La  L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Le  deleghe  conferite  al  Governo  con gli articoli 1, 6 e 7 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8,
sono  rinnovate  per  la  durata  di  6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge."