stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1975, n. 364

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1976)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-8-1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975.
Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:
semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;
semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;
semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;
semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L.
2.389.