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LEGGE 6 giugno 1975, n. 172

Provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal:  24-6-1975

Art. 3


Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici di cui alla voce 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del tre per cento.
Le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa di giornali quotidiani rese agli editori nonché le cessioni ai medesimi e le importazioni dagli stessi effettuate della carta destinata alla stampa di tali giornali non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Restano fermi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.