LEGGE 19 maggio 1975, n. 169

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-3-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  ((Il  Ministro  per la marina mercantile e' autorizzato a concedere
sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo
1,  con  le  modalita' previste dal primo comma dell'articolo 9 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni)).
  La  concessione  delle  sovvenzioni  e l'esercizio delle linee sono
regolati,  oltre  che  dalla presente legge, da convenzioni stipulate
fra il Ministro per la marina mercantile e le societa' di navigazione
a carattere regionale.
  Le  convenzioni  sono  approvate  con  decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro per la marina mercantile, di
concerto  con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali
e per le poste e le telecomunicazioni.
  Le  convenzioni,  che  durano  venti anni a decorrere dal 1 gennaio
1976,   prevedono  gli  obblighi  delle  societa'  di  navigazione  a
carattere  regionale  ed  ogni altra norma ritenuta necessaria per il
regolare svolgimento del servizio.