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LEGGE 19 maggio 1975, n. 169

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1978
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Art. 2

((Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni))
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La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.
Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni.
Le convenzioni, che durano venti anni a decorrere dal 1 gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle società di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio.