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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  8-6-1975

Art. 19


È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.