LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1975
                              Art. 19.

  E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche
senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:
    a)  risultino  adeguatamente  garantite  tutte  le  condizioni di
sicurezza e di igiene;
    b)   le  scale  ed  i  disimpegni  siano  dotati  di  una  idonea
ventilazione,   diretta  per  le  scale  ed  anche  indiretta  per  i
disimpegni.