LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1975
                              Art. 18.

  E'  consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non
direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:
    a)  ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di
ventilazione  forzata,  che  assicuri  un  ricambio  medio orario non
inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
    b)  gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie
di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e
distinta ventilazione primaria e secondaria;
    c)   in   ciascuno  di  detti  ambienti  non  vengano  installati
apparecchi a fiamma libera.