LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
Testo in vigore dal: 10-6-1975
                              Art. 28.

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  su  proposta  delle  regioni  interessate
assegnera' la quota di concorso a ciascun istituto di credito.
  Le   regioni,   che   potranno  chiedere  all'occorrenza  eventuali
variazioni  nell'ambito  della  quota  loro  assegnata,  faranno ogni
trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
fabbisogno  necessario  all'impegno,  liquidazione  o  pagamento  del
concorso  che  avra'  luogo  a norma dell'articolo 53 del regolamento
alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23
gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.
  Le  annualita'  relative  ai limiti di impegno di cui al precedente
comma  saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura
e delle foreste con mandato diretto di pagamento.
  Non  appena  provveduto  alla  liquidazione del concorso le regioni
dovranno  rimettere  al  Ministero  la  dimostrazione analitica delle
somme  erogate  per  consentire  il tempestivo inoltro alla Comunita'
economica europea delle richieste di rimborso.