LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
Testo in vigore dal: 10-6-1975
                               Art. 2.

  Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto
ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione
delle  direttive del Consiglio della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17
aprile  1972  per  adattarla  alle  esigenze  dei  singoli  territori
regionali  o  zone  agricole  purche' in ogni caso siano rispettati i
limiti  stabiliti  dalle  direttive  comunitarie  stesse  nonche' dai
principi fondamentali della presente legge.
  Ai  sensi  degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3
dello  statuto  della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione
Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige,
4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a
statuto  speciale  e le province autonome di Trento e Bolzano possono
con  proprie  leggi regolare la materia di attuazione delle direttive
della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle
esigenze  dei  singoli  territori  regionali  o  provinciali  o  zone
agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purche'
in  ogni  caso  siano  rispettati  i limiti stabiliti dalle direttive
comunitarie  stesse,  nonche'  dalle norme fondamentali delle riforme
agrarie ed economico-sociali della Repubblica.
  Si  considerano  fondamentali  ai  fini dell'applicazione del primo
comma  i  principi  contenuti  negli articoli seguenti della presente
legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24
- primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34,
37  -  primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma
-,  42,  44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo
comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.
  Le  regioni  a  statuto ordinario o speciale e le province autonome
provvederanno  ad  adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e
del  secondo  comma  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge.
  Le  disposizioni  adottate  dalle  regioni  ai sensi della presente
legge  saranno  comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
perche'  provveda  non  oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione
della  CEE,  sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente
adottato.
  Fino  a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario
e  le  province  di  Trento  e  Bolzano non avranno provveduto con le
proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei
loro  territori  le disposizioni della presente legge, fatte salve le
disposizioni gia' contenute in leggi regionali vigenti purche' non in
contrasto  con  i  limiti  stabiliti rispettivamente per le regioni a
statuto  speciale  e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e
nel terzo comma del presente articolo.