LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32.

  Nei  procedimenti  a  carico  di  ufficiali  o  agenti  di pubblica
sicurezza  o  di  polizia  giudiziaria  o dei militari in servizio di
pubblica  sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da
libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
  In  questo  secondo  caso  le  spese  di  difesa  sono a carico del
Ministero   dell'interno  salva  rivalsa  se  vi  e'  responsabilita'
dell'imputato per fatto doloso.
  Le  disposizioni  dei  comuni  precedenti  si applicano a favore di
qualsiasi  persona  che,  legalmente richiesta dall'appartenente alle
forze di polizia, gli presti assistenza. ((10))
------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 35-bis)
che il presente articolo si interpreta nel senso che, in presenza dei
presupposti  ivi  previsti,  le  spese di difesa, anche diverse dalle
anticipazioni,  sono  liquidate  dal Ministero dell'interno, sempre a
richiesta   dell'interessato   che   si   e'   avvalso   del   libero
professionista di fiducia.