LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2023)
Testo in vigore dal: 30-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi: 
    formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei  principi  di
cui all'articolo 1, per la predisposizione dei  programmi  e  per  la
loro equilibrata distribuzione nei tempi  disponibili;  controlla  il
rispetto degli indirizzi e adotta  tempestivamente  le  deliberazioni
necessarie per la loro osservanza; 
    stabilisce, tenuto conto  delle  esigenze  dell'organizzazione  e
dell'equilibrio dei programmi, le norme per  garantire  l'accesso  al
mezzo radiotelevisivo e  decide  sui  ricorsi  presentati  contro  le
deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui  al
successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; 
    disciplina  direttamente  le  rubriche  di  "Tribuna   politica",
"Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa". 
    ((...)) 
  La Commissione trasmette i propri atti per gli  adempimenti  dovuti
alle Presidenze dei due rami  del  Parlamento,  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei   Ministri,   a   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni,  ai  consigli  regionali   e   al   consiglio   di
amministrazione della societa' concessionaria. 
  Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare  il
presidente, gli amministratori, il direttore generale e  i  dirigenti
della  societa'  concessionaria  e,  nel  rispetto  dei   regolamenti
parlamentari, quanti altri ritenga utile;  puo',  altresi',  chiedere
alla concessionaria  la  effettuazione  di  indagini  e  studi  e  la
comunicazione di documenti.