LEGGE 14 agosto 1974, n. 354

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.

Testo in vigore dal: 21-8-1974
                               Art. 2.

  I  termini  previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17
della  legge 9 ottobre 1971, n. 825, gia' prorogati con l'articolo 2,
ultimo  comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.
  Con  i  provvedimenti  da  emanare a norma del predetto articolo 17
della  legge  9 ottobre 1971, n. 825, sara' disciplinata, con effetto
dal  1  gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
nei  confronti  dei  soggetti  che  nell'anno solare precedente hanno
realizzato  un  volume di affari non superiore a 120 milioni di lire,
in  base  ai  seguenti  principi  e criteri direttivi, sostitutivi di
quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:
    1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in
misura  proporzionale  al  volume d'affari o a quello degli acquisti,
versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli
obblighi  di  fatturazione,  di  registrazione  e delle dichiarazioni
periodiche,  per  i soggetti con volume d'affari annuo da considerare
di  modesta  entita'  tenuto conto degli orientamenti della Comunita'
Economica  Europea  ed  a  quanto  praticato dagli altri Paesi membri
della Comunita' medesima;
    2)  semplificazione  delle  modalita'  relative  agli obblighi di
fatturazione,  registrazione,  dichiarazioni e versamento graduata in
rapporto all'entita' del volume d'affari annuo.