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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  24-1-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

Sanzioni disciplinari


Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;
((14))

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;
b) nella censura per i casi di maggiore gravità;
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.