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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 260

Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1980)
Testo in vigore dal:  10-7-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
L'art. 5, secondo comma, del decreto indicato nel precedente comma è soppresso.