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LEGGE 7 giugno 1974, n. 216

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

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Testo in vigore dal:  9-6-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

Articolo 1. - È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.
La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.
I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro.
La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro per il tesoro una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al Ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.
Il Ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attività della Commissione.

Articolo 2. - La Commissione nazionale per le società, e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.
Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni.

Articolo 3. - La Commissione nazionale per le società e la borsa:
a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;
b) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente;
c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;
d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;
e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;
f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;
g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera c);
h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Articolo 4. - Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:
1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;
2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;
3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;
4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.
Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.
La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 5. - Le società azionarie o a responsabilità limitata che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all'altra società ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La società che non esegue la comunicazione all'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la società che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.
Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.
Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni previste nel primo comma devono essere eseguite entro il 30 settembre 1974. Nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.
Le percentuali stabilite dal presente articolo sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie e per interposta persona.
In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito.
Gli amministratori delle società sono puniti con la ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dello articolo 2630 del codice civile.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Articolo 6. - L'articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti:
"Articolo 2359. - Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".
"Articolo 2359-bis. - Acquisto di azioni da parte di società controllate.
La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito".
Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall'articolo 2359-bis del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5.
Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 2359-bis del codice civile.

Articolo 7. - Dopo l'articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente:
"Articolo 2369-bis. - Assemblea straordinaria in terza convocazione. - L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale".

Articolo 8. - L'articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Rappresentanza nell'assemblea. - Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura".

Articolo 9. - Dopo l'articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente:
"Articolo 2420-bis. - Obbligazioni convertibili in azioni. - L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, né la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione".
Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Per le obbligazioni convertibili in azioni emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento fino alla data della conversione in azioni e in ogni caso per non più di cinque anni.

Articolo 10. - All'articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente:
"13) i crediti verso società controllate e collegate".
Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:
"In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate".

Articolo 11. - Dopo l'articolo 2425 del codice civile è aggiunto il seguente:
"Articolo 2425-bis. - Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
2) i proventi degli investimenti immobiliari;
3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;
4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;
5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
6) gli interessi dei crediti verso banche;
7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;
8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
9) gli interessi di altri crediti;
10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;
12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

nelle perdite:
1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
4) le spese per prestazioni di servizi;
5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;
6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;
8) gli interessi sui debiti verso banche;
9) gli interessi sugli altri debiti;
10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;
13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;
14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;
15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;
16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
Sono vietati i compensi di partite".

Articolo 12. - Dopo l'articolo 2429 del codice civile è aggiunto il seguente:
"Articolo 2429-bis. - Relazione degli amministratori. - La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;
4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione".

Articolo 13. - L'articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Diritto di opzione. - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.
La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma, determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma".
Sono puniti con le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Articolo 14. - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.
Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.
Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.
Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.
I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.
In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.
Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Articolo 15. - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.
Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.
L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'articolo 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.
La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.
Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Articolo 16. - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;
3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
4) sugli altri oggetti d'interesse comune.
L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.
Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'articolo 2417 del codice civile.
Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.
Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma.

Articolo 17. - Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.
Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.
Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.
Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.
Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.
I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

Articolo 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento dell'operazione. Entro venti giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, la Commissione può stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere.
L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Articolo 19. - Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

Articolo 20. - Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.
Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta nella misura del quindici per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.
Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.
I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.
Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, è ridotta al quindici per cento.
Le società cooperative indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.
Ricorrendo le condizioni stabilite nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui il comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta.
Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602.

Articolo 21. - Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.
Le norme vigenti alla data di entrata in vigore de presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell'articolo 3 fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate nelle lettere e) ed f) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa

Articolo 22. - Le disposizioni dell'articolo 4, numeri 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.
Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le disposizioni dell'articolo 4, n. 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 23. - È riaperto con effetto dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Articolo 24. - Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.
All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.