DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 2-7-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.

  Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente
e'  autorizzato  il  limite  di impegno ai sensi della legge 2 luglio
1949,  n.  408,  e successive modificazioni, nella misura di ((lire 5
miliardi)) per l'anno finanziario 1974.
  Le  annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al
comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.
  All'onere  derivante dall'applicazione della disposizione contenuta
nel  primo  comma  per  l'anno  finanziario 1974 si provvede mediante
riduzione  di  pari importo del fondo di cui al cap. 5381 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per  gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio
dello  Stato,  viene  fissato  annualmente  il limite degli ulteriori
impegni da assumere per l'applicazione del precedente art. 18.