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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-2012
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Art. 24



Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennità di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. (1)
((12))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 16) che
"L'indennità prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune è elevata a L. 1.600 per ogni quintale".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".