DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
  Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. 
 
  Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: 
    a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi  delle  norme
concernenti   l'imposta   sul    valore    aggiunto,    relativamente
all'emittente; 
    b) richieste  di  registrazione,  di  cui  all'ultimo  comma  del
presente articolo, degli atti da registrare in  termine  fisso  o  in
caso  d'uso  relativamente  ai  soggetti  destinatari  degli  effetti
giuridici immediati dell'atto, nonche', per  gli  atti  degli  organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi  gli  atti
elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro  per
le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco
atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di
capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino  fatti  o
rapporti giuridici  indicativi  di  capacita'  contributiva.  Non  e'
obbligatoria  l'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale   nelle
richieste di  registrazione  degli  atti  pubblici  formati  e  delle
scritture private  autenticate  prima  del  10  gennaio  1978,  nelle
scritture private non autenticate  presentate  per  la  registrazione
prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al
pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino  al  28
febbraio 1978 relativamente ai veicoli  gia'  iscritti  nel  pubblico
registro automobilistico; 
    c) comunicazioni allo schedario  generale  dei  titoli  azionari,
relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui  provengono
se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari
del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale  indicazione  e'
richiesta nel modello di  comunicazione  approvato  con  decreto  del
Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale nelle comunicazioni  allo  schedario  generale  dei
titoli  azionari  che  concernono  pagamenti  di  dividendi  o  altre
operazioni effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978; 
    d) dichiarazioni dei redditi  previste  dalle  norme  concernenti
l'imposta sul reddito delle persone fisiche,  l'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese  le
dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti  le
ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti
da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o  indicati
in elenchi nominativi la  cui  allegazione  e'  prescritta  da  leggi
tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta e nei relativi certificati,  l'indicazione  del  numero  di
codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e'  stata  operata
la ritenuta alla fonte. Per le persone a  carico,  l'indicazione  del
numero  di  codice  fiscale  nelle  dichiarazioni  annuali  ai   fini
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e'  limitata  alle
persone che hanno redditi propri;  richieste  di  attestazione  della
posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli
uffici finanziari,  limitatamente  alle  persone  che  hanno  redditi
propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di  certificazione,  nei
certificati e negli elenchi Non  e'  obbligatoria  l'indicazione  del
numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative  ad
atti  pubblici   formati   ed   a   scritture   private   autenticate
anteriormente al 1° gennaio 1978; non e'  obbligatoria  l'indicazione
del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di
cui all'art.  3,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dalle  amministrazioni  dello
Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme
corrisposte e le ritenute operate per  il  periodo  precedente  il  1
gennaio 1978; 
    distinte e bollettini di conto corrente postale per i  versamenti
diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte  sui
redditi, relativamente ai soggetti da cui  provengono  i  versamenti;
bollettini di conto corrente postale per il pagamento  delle  imposte
dirette  iscritte  a  ruolo,  relativamente  ai  soggetti  tenuti  al
pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti  dall'art.
17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni  di
pagamento  rilasciate  dalle  aziende  delegate,   relativamente   ai
soggetti deleganti; 
    atti e comunicazioni da inviare agli  uffici  distrettuali  delle
imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente  ai  soggetti  in
essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente  ai
soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di
codice fiscale nelle note di voltura per le  quali  le  domande  sono
state presentate anteriormente al 1  gennaio  1978;  dichiarazioni  e
relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed  agli  altri
soggetti in essi indicati. 
    Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi  da  allegare  alle
dichiarazioni annuali  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'indicazione del numero di codice  fiscale  dei  contraenti  per  le
operazioni  effettuate,  ai  sensi  dell'art.  6  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al
1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare  ad
enti delegati dal Ministero delle  finanze  all'accertamento  e  alla
riscossione  dei  tributi,  relativamente  ai  soggetti  tenuti  alla
compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente  al
dante causa ed agli aventi causa. Non e'  obbligatoria  l'indicazione
del numero di codice  fiscale  del  dante  causa  se  il  decesso  e'
avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni decennali  da
presentare ai sensi  dell'art.  18,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai
soggetti   interessati;   note   di   trascrizione,   iscrizione   ed
annotazione,  da   presentare   alle   conservatorie   dei   registri
immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi
giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con  decreto
del Ministro delle finanze. Il Ministro delle  finanze,  con  proprio
decreto, puo' escludere dall'obbligo le note  relative  ad  atti  non
indicativi di capacita' contributiva. 
    e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere  in  commercio
specialita' medicinali, alimenti  per  la  prima  infanzia,  prodotti
dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati  galenici  e
presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio
di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque  gassate  o
di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio  di
stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche  o
fisiche; domande per autorizzazioni o  licenze  per  l'esercizio  del
commercio; domande per licenze di  importazione  delle  armi  non  da
guerra e loro parti;  domande  per  licenze  di  pubblico  esercizio;
domande  per  licenze   di   esercizio   delle   arti   tipografiche,
litografiche o fotografiche; domande per licenze di  esercizio  delle
investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni  per  conto
di  privati;  domande  per  licenze  di  esercizio  di   rimessa   di
autoveicoli  o  di  vetture;  domande  per  licenze  di   produzione,
commercio o mediazione di oggetti e  metalli  preziosi;  domande  per
concessioni di aree pubbliche; domande per concessione  del  permesso
di ricerca mineraria; domande  per  autorizzazioni  per  la  ricerca,
estrazione  ed  utilizzazione  di  acque  sotterranee;  domande   per
licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di  autotrasporto
di merci,  per  servizi  pubblici  automobilistici  per  viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al
funzionamento di  scuole  non  statali;  domande  ad  amministrazioni
statali per la concessione di contributi e di  agevolazioni;  domande
per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il  Ministro  per
le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto  entro  il  31
ottobre di ciascun anno con  efficacia  a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno  successivo  ;  immatricolazione  e  reimmatricolazione  di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 
    e-bis) denunce di  inizio  attivita'  presentate  allo  sportello
unico comunale per l'edilizia, permessi di  costruire  e  ogni  altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attivita'  edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  relativamente
ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera; 
    f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri
delle ditte e negli albi  degli  artigiani  tenuti  dalle  camere  di
commercio, industria, artigianato ed  agricoltura,  relativamente  ai
soggetti che esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note  di
trascrizione  di  atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della
proprieta'  o  di  altri  diritti   reali   di   godimento,   nonche'
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti  ed  unita'
da diporto, o quote di essi,  soggette  ad  iscrizione  nei  registri
tenuti dagli uffici marittimi o  dagli  uffici  della  motorizzazione
civile - sezione nautica; domande di  iscrizione  di  aeromobili  nel
Registro  aeronautico  nazionale,  note  di  trascrizione   di   atti
costitutivi, traslativi o  estintivi  della  proprieta'  o  di  altri
diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti
ad   iscrizione   nel   Registro   aeronautico   nazionale,   nonche'
dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione  nei
registri tenuti  dal  direttore  della  circoscrizione  di  aeroporto
competente; domande di iscrizione, variazione e  cancellazione  negli
albi, registri ed elenchi  istituiti  per  l'esercizio  di  attivita'
professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo,  relativamente
ai soggetti che esercitano l'attivita'. 
    g) atti emessi da uffici  pubblici  riguardanti  le  concessioni,
autorizzazioni  e  licenze  di  cui  alla  precedente   lettera   e),
relativamente  ai   soggetti   beneficiari.   Non   e'   obbligatoria
l'indicazione del numero di  codice  fiscale  negli  atti  emessi  in
dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978. 
    I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri
soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne  da  questi  ultimi
comunicazione per iscritto. 
    g-bis) mandati, ordini ed altri  titoli  di  spesa  emessi  dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,  in  esecuzione
di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse  di  studio  o
derivanti da rapporti di impiego o di lavoro  subordinato,  anche  in
quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa  e  diverse  da
quelle derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto,  delle  lotterie
nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto
e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (g). 
    g-ter)  contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione  di  quelli
relativi alla responsabilita' civile ed alla  assistenza  e  garanzie
accessorie,  relativamente  ai  soggetti  contraenti;  contratti   di
somministrazione di  energia  elettrica,  di  servizi  di  telefonia,
fissa,  mobile  e  satellitare,  di  servizi  idrici   e   del   gas,
relativamente agli utenti. 
    g-quater) ricorsi  alle  commissioni  tributarie  di  ogni  grado
relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio  con  le
modalita' ed i termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze. 
    g-quinquies) atti o negozi delle societa' e  degli  enti  di  cui
all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi  con  i  clienti
per conto proprio ovvero  per  conto  o  a  nome  di  terzi  clienti,
riguardanti  l'apertura  o  la   chiusura   di   qualsiasi   rapporto
continuativo. 
  COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1977, N. 955. 
  Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del  numero  di
codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi
ultimi comunicazione scritta e, se tale  comunicazione  non  perviene
almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione
deve    essere    adempiuto,    possono    rivolgersi    direttamente
all'Amministrazione   finanziaria,    anche    utilizzando    sistemi
telematici, previa  indicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  4,
relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero  di
codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale
dei soggetti non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  cui  tale
codice non risulti gia' attribuito, si intende adempiuto con la  sola
indicazione dei dati di  cui  all'articolo  4,  con  l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
legale all'estero ((...)). Nel caso in cui non  sia  stato  possibile
acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai  soggetti
cui l'indicazione  si  riferisce,  coloro  che  sono  tenuti  a  tale
indicazione devono richiedere l'attribuzione di  un  codice  numerico
all'Amministrazione finanziaria,  che  provvede  previo  accertamento
delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice  fiscale
o  dei  dati  di  cui  all'articolo  4  deve   essere   fatta   nelle
comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti
tenuti  ad   indicarli   possono   sospendere   l'adempimento   delle
prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne  ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria. 
  La  registrazione  degli  atti,  diversi  da  quelli  degli  organi
giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo
atto. La richiesta deve essere  redatta  in  conformita'  ai  modelli
approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le
indicazioni prescritte nei modelli stessi. 
  Il Ministro delle finanze, con proprio  decreto,  puo'  individuare
altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il  numero  di
codice fiscale; tale decreto deve essere  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.