DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)). 
  Fino a quando non sara'  diversamente  stabilito  con  decreto  del
Ministro per le finanze  in  relazione  all'attivazione  del  sistema
informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni
che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili  a
ritenuta di acconto ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  28  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
devono comunicare all'ufficio delle  imposte  del  domicilio  fiscale
dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti
e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione  deve  essere
fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento  alle  somme
corrisposte nell'anno precedente. 
  I soggetti indicati nell'articolo 29  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, che hanno operato le  relative  ritenute  di  acconto,
devono  trasmettere   all'anagrafe   tributaria   gli   elenchi   dei
percipienti ai quali sono stati  corrisposti  compensi  o  emolumenti
assoggettati a ritenute d'acconto. Con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  verranno  stabiliti
il contenuto, i termini e le  modalita'  della  comunicazione  per  i
soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29.  Nel  medesimo
decreto puo' essere previsto  anche  l'obbligo  di  indicare  i  dati
relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. Per  i
soggetti di cui al quarto comm dello stesso articolo, il contenuto, i
termini e le modalita'  della  comunicazione  saranno  stabiliti  con
decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con  le  rispettive
Presidenze e  con  il  segretario  generale  della  Presidenza  della
Repubblica per quanto concerne quest'ultima. 
  Le comunicazioni previste dal secondo e  terzo  comma  dell'art.  7
devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle
imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli
altri enti ed uffici  preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri  ed
elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6.