DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 76. 
                    (Espropriazione immobiliare). 
 
  1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo  499  del
codice di procedura civile, l'agente della riscossione: 
    a) non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico  immobile  di
proprieta' del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e'  adibito  ad  uso  abitativo  e  lo
stesso vi risiede anagraficamente; 
    a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere
di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo
514 ((del codice di procedura civile)); 
    b) nei casi diversi da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo'
procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro.  L'espropriazione
puo'  essere  avviata  se  e'  stata  iscritta   l'ipoteca   di   cui
all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione  senza
che il debito sia stato estinto. 
  2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare  se
il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e  diminuito
delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale
si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1. 
 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2,  ha  disposto  (con  l'art.  32,  comma  7,
lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1  del  presente
articolo, e' ridotto a cinquemila euro.