DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 28-quater. 
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione  a
                               ruolo). 
 
  1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei  confronti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per  somministrazione,
forniture ((, prestazioni professionali)) e appalti,  possono  essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.  ((Le
disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  alle   somme
contenute  nei  carichi   affidati   all'agente   della   riscossione
successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni  caso,  entro  il  31
dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la
compensazione)).  ((Ai  fini  di   cui   al   primo   periodo,))   la
certificazione   prevista   dall'articolo   9,   comma   3-bis,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto, recanti la  data  prevista  per  il  pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono  utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo,  effettuato  in  data
antecedente  a  quella  prevista  per  il  pagamento   del   credito.
L'estinzione  del  debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla  verifica
dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la  regione,
l'ente locale o l'ente del Servizio  sanitario  nazionale  non  versi
all'agente della riscossione l'importo oggetto  della  certificazione
entro sessanta giorni dal termine  nella  stessa  indicato,  l'agente
della riscossione ne da' comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e
dell'economia   e   delle   finanze   e   l'importo   oggetto   della
certificazione e' recuperato mediante riduzione  delle  somme  dovute
dallo Stato all'ente territoriale  a  qualsiasi  titolo,  incluse  le
quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote  di  gettito
relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai  recuperi  di
cui  al  presente  comma  sono  escluse  le  risorse   destinate   al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso  in
cui il recupero non sia stato possibile, l'agente  della  riscossione
procede, sulla base del  ruolo  emesso  a  carico  del  titolare  del
credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui  al
titolo II del  presente  decreto.  Le  modalita'  di  attuazione  del
presente  articolo  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il  rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica.