DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                          Territori montani 
 
  L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta'  per  i  redditi
dominicale e agrario: 
    a) dei terreni situati ad una  altitudine  non  inferiore  a  700
metri sul livello del mare e di quelli  rappresentati  da  particelle
catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta  altitudine.
L'esenzione decorre dall'anno  successivo  alla  presentazione  della
domanda all'ufficio delle imposte; 
    b)  dei  terreni  compresi  nell'elenco  dei  territori   montani
compilato  dalla  commissione  censuaria  centrale.  L'esenzione   e'
disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei
terreni nel predetto elenco; 
    c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica  montana.
L'esenzione  decorre  dall'anno  successivo  alla  costituzione   del
comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il  territorio
dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere
chiesta dagli interessati o,  per  essi,  globalmente  dal  comune  e
decorre  dall'anno  successivo  alla  presentazione  della   relativa
domanda all'ufficio delle imposte. 
  ((Nei territori montani di cui al primo comma, i  trasferimenti  di
proprieta'  a  qualsiasi  titolo  di  fondi  rustici  a   favore   di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli  professionali,  iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono  soggetti
alle imposte di registro e  ipotecaria  nella  misura  fissa  e  sono
esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui  al
presente comma si  applicano  anche  ai  trasferimenti  a  favore  di
soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e
assistenziale di cui al primo  periodo,  con  apposita  dichiarazione
contenuta nell'atto  di  acquisto,  si  impegnano  a  coltivare  o  a
condurre direttamente il fondo per  un  periodo  di  cinque  anni;  i
predetti soggetti decadono dalle agevolazioni  se,  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto,  alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di  condurli
direttamente. Le stesse agevolazioni  si  applicano  anche  a  favore
delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni)). 
  I trasferimenti di  proprieta'  a  qualsiasi  titolo,  acquisiti  o
disposti dalle comunita' montane, di beni  la  cui  destinazione  sia
prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione  di  insediamenti
industriali o artigianali, di  impianti  a  carattere  associativo  e
cooperativo per produzione,  lavorazione  e  commercializzazione  dei
prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o  di  attrezzature
turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente. 
  Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari
di terreni montani che  non  osservano  gli  obblighi  derivanti  dai
vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi. 
  Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi
aventi  per  oggetto  i  boschi  costituiti  ovvero  ricostituiti   o
migliorati per effetto di leggi a favore  dei  terreni  montani  sono
esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.