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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Finanziamenti dei soci


Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale limite è elevato a lire otto milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;(3)(8)(14)
((23))
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi. (8)
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 dicembre del 1975, n. 576 ha disposto (con l'art. 15 comma 1) che "Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-bis comma 1) che "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni"; (con l'art. 6-bis comma 2)che "La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti"; (con l'art. 6-bis comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1980."
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 febbraio 1985, n.49 ha disposto (con l'art. 23 comma 1) che "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni."
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 31 gennaio 1992, n.59 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e lire ottanta milioni".