DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 59. 
          Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione 
 
  L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il  domicilio  fiscale
del soggetto, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  precedente,
nel comune dove il soggetto stesso svolge  in  modo  continuativo  la
principale attivita' ovvero, per i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa. 
  Quando  concorrono   particolari   circostanze,   l'amministrazione
finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne  faccia  motivata
istanza, che il suo domicilio fiscale  sia  stabilito  in  un  comune
diverso da quello previsto dall'articolo precedente. 
  Competente all'esercizio delle  facolta'  indicate  nei  precedenti
commi  e'  ((la  Direzione  regionale  o  la  Divisione  contribuenti
dell'Agenzia delle entrate)) a seconda che, il provvedimento  importi
lo  spostamento  del  domicilio  fiscale  nell'ambito  della   stessa
((regione o in altra regione)). 
  Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e
notificato  all'interessato  ed  ha  effetto  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in cui e' stato notificato. 
  ((Quando il domicilio fiscale e'  stato  modificato  ai  sensi  del
presente articolo, ogni  successiva  revoca  ed  eventuale  ulteriore
variazione del precedente provvedimento, anche richieste con  istanza
motivata  del  contribuente,   sono   stabilite   con   provvedimento
dell'ufficio e hanno effetto dal  sessantesimo  giorno  successivo  a
quello in cui il provvedimento stesso  viene  notificato.  Competente
all'esercizio  della  sola  revoca  e'  l'organo   che   ha   emanato
l'originario  provvedimento.  Quando   alla   revoca   consegue   una
contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il
nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la  Divisione
contribuenti  dell'Agenzia   delle   entrate   a   seconda   che   il
provvedimento  importi   lo   spostamento   del   domicilio   fiscale
nell'ambito della stessa regione o in altra regione.))