DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31. 
               Attribuzioni degli uffici delle imposte 
 
  Gli uffici delle imposte controllano  le  dichiarazioni  presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne  rilevano  l'eventuale
omissione e provvedono alla liquidazione  delle  imposte  o  maggiori
imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel
presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui
redditi; provvedono alla irrogazione delle pene  pecuniarie  previste
nel  titolo  V  e  alla  presentazione  del  rapporto   all'autorita'
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. 
  La   competenza   spetta   all'ufficio   distrettuale   nella   cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del  soggetto  obbligato  alla
dichiarazione alla data in cui  questa  e'  stata  o  avrebbe  dovuto
essere presentata. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N. 215. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N. 215. 
  L'Amministrazione  finanziaria   provvede   alla   raccolta   delle
informazioni da fornire alle predette autorita' con le  modalita'  ed
entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. 
                                                              ((137)) 
 
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AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal D.L. 30 settembre 2015,
n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20  novembre  2015,  n.
187, ha disposto (con  l'art.  5-quater,  comma  5)  che  "In  deroga
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione
delle istanze presentate, per la prima  volta,  a  decorrere  dal  10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi  quelli  di
accertamento e  di  contestazione  delle  violazioni,  per  tutte  le
annualita' oggetto della procedura di collaborazione  volontaria,  e'
attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle  entrate  individuata
con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  medesima,  da  emanare
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione".