DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 27-ter.
    (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.)

  1.  Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari  alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito
accentrato  gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19
giugno  1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai
((commi 1, 3 e 3-ter)) dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle
imposte   sui  redditi  con  le  stesse  aliquote  ed  alle  medesime
condizioni previste dal predetto articolo.
  2.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e' applicata dai
soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema
di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del
regolamento  CONSOB  emanato  in  base all'articolo 10 della legge 19
giugno   1986,  n.  289,  nonche'  dai  soggetti  non  residenti  che
aderiscono  a  sistemi  esteri  di  deposito  accentrato  aderenti al
sistema Monte Titoli.
  3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza,
l'ammontare  dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al
comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3
del  decreto  legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla
data  dell'effettivo  pagamento  degli  utili.  I  medesimi  soggetti
addebitano   l'imposta   sostitutiva  ai  percipienti,  all'atto  del
pagamento,  con  valuta  pari a quella con la quale sono riconosciuti
gli  utili  stessi.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
  4.  Per  gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti
in  Stati  con  i  quali  siano  in vigore convenzioni per evitare la
doppia   imposizione   sul   reddito,   ai   fini   dell'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  nella  misura prevista dalla convenzione i
soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
    a)   una  dichiarazione  del  soggetto  non  residente  effettivo
beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi
del  soggetto  medesimo,  la  sussistenza di tutte le condizioni alle
quali  e'  subordinata  l'applicazione del regime convenzionale e gli
eventuali  elementi  necessari  a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
    b)  un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato
ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale
risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione  produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo
a quello di presentazione.
  5.  Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso
di  cui  al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di
pertinenza   di   enti   od   organismi   internazionali  che  godono
dell'esenzione  dalle  imposte  in  Italia  per effetto di leggi o di
accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al
comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
  6.  Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo
27-bis,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  del presente
articolo  non  e'  applicata,  a  condizione che i soggetti di cui al
comma 2 acquisiscano:
    a)  la  documentazione attestante la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;
    b)  una  certificazione  delle competenti autorita' fiscali dello
Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma
2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
  7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui
ai  precedenti  commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini
per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data
di  pagamento  degli  utili, e comunque fino a quando non siano stati
definiti gli accertamenti stessi.
  8.  Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli
e  gli  intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di
deposito  accentrato  aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale
loro  rappresentante  fiscale  in  Italia una banca o una societa' di
intermediazione  mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile   organizzazione   in  Italia  di  banche  o  di  imprese  di
investimento   non   residenti,   ovvero  una  societa'  di  gestione
accentrata   di  strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi  dell'
articolo  80  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58. Il
rappresentante  fiscale  risponde dell'adempimento dei propri compiti
negli  stessi  termini e con le stesse responsabilita' previste per i
soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
    a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
    b)  effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745;
    c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
    d)  fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione
finanziaria,  ogni  notizia  o  documento  utile  per  comprovare  il
corretto    assolvimento   degli   obblighi   riguardanti   l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1.
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella   Gazzetta   Ufficiale,   possono   essere  previste  modalita'
semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito
d'imposta  sui  dividendi,  nei  casi  in  cui detta attribuzione sia
prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra
l'Italia   e   il   Paese   di   residenza  del  beneficiario  e  per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in
cui   le   azioni   siano   depositate  presso  organismi  esteri  di
investimento  collettivo  aderenti  al  sistema Monte Titoli. Con gli
stessi   decreti   possono  essere  approvati  modelli  uniformi  per
l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b, e puo'
essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai
fini  dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6
e  7  del  decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purche' da essa
risulti  la  sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello
stesso decreto. (56)
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AGGIORNAMENTO (56)
  Il  D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461 ha disposto (con l'art. 12 comma
6)  che "Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal  comma  5,  riguardanti le comunicazioni previste dall'articolo 7
della  legge  29 dicembre 1962, n. 1745, si applicano con riferimento
agli utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998."