DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                         Art. 26-quinquies. 
(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla  partecipazione  ad
              OICR italiani e lussemburghesi storici). 
 
   1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma  1,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
(OICR) istituiti in Italia,  diversi  dagli  OICR  immobiliari,  e  a
quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive  modificazioni,  limitatamente
alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa'
di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti  incaricati
del collocamento delle quote o  azioni  di  cui  al  citato  articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli  di  cui
all'articolo  23  del  presente   decreto   incaricati   della   loro
negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote
o azioni dei predetti  organismi  siano  immesse  in  un  sistema  di
deposito accentrato gestito da  una  societa'  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti  al
suddetto sistema di deposito accentrato,  nonche'  dai  soggetti  non
residenti aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 
   2. I soggetti non residenti di cui al  comma  1,  ultimo  periodo,
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o  una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento  non  residenti,  ovvero  una   societa'   di   gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento  dei  propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: 
     a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
     b)   fornire,   entro   quindici    giorni    dalla    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile  per
comprovare il corretto assolvimento  degli  obblighi  riguardanti  la
suddetta ritenuta. 
   3. La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui  proventi
distribuiti  in   costanza   di   partecipazione   all'organismo   di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il  valore  di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote  o  azioni  e  il
costo medio ponderato di sottoscrizione  o  acquisto  delle  quote  o
azioni medesime, al netto di una quota dei proventi  riferibili  alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed  equiparati
e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ((e alle obbligazioni  emesse  da
enti territoriali dei suddetti  Stati)).  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante  e,  in
mancanza della  documentazione,  il  costo  e'  documentato  con  una
dichiarazione sostitutiva. 
   4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di  acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,
in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui  all'articolo  5  del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 73,  comma  1,  del  medesimo  testo  unico  e  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo.  Nei  confronti
di tutti  gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'  applicata  a
titolo d'imposta. 
   5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al  comma  1
percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo  di
possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso e' attestato  dal
deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia. 
   ((5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi
spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote  o  azioni
comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei
rami vita.)) 
   6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma  1  si
considera cessione  anche  il  trasferimento  di  quote  o  azioni  a
rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti
diversi dagli intestatari dei rapporti di  provenienza.  Ai  medesimi
fini si considera rimborso la conversione di quote  o  azioni  da  un
comparto ad altro comparto del  medesimo  organismo  di  investimento
collettivo. In questi casi,  il  contribuente  fornisce  al  soggetto
tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 
   6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera  che  istituisce  e
gestisce  in  Italia  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio, la ritenuta di cui al comma 1  e'  applicata  direttamente
dalla societa' di gestione estera operante nel territorio dello Stato
in  regime  di  libera  prestazione   di   servizi   ovvero   da   un
rappresentante fiscale scelto tra i soggetti  indicati  nell'articolo
23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli  obblighi  di
determinazione   e   versamento   dell'imposta   e   provvede    alla
dichiarazione  annuale  delle  somme.  In  caso  di  negoziazione  la
ritenuta e' applicata dai soggetti  di  cui  al  citato  articolo  23
incaricati della loro negoziazione. Qualora le  quote  o  azioni  dei
predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato
gestito da una societa' autorizzata ai  sensi  dell'articolo  80  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta e'  applicata  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  23  del
presente decreto  presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti  al   suddetto
sistema di deposito accentrato, nonche' dai  soggetti  non  residenti
aderenti a detto sistema di  deposito  accentrato  ovvero  a  sistemi
esteri di  deposito  accentrato  aderenti  al  medesimo  sistema.  Il
percipiente e' tenuto a comunicare,  ove  necessario,  i  dati  e  le
informazioni utili per la  determinazione  dei  redditi  consegnando,
anche in copia,  la  relativa  documentazione  o,  in  mancanza,  una
dichiarazione sostitutiva nella  quale  attesti  i  predetti  dati  e
informazioni. 
   6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti  senza  applicazione
della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale  sono
assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con
la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012".