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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  14-5-1988
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Art. 6

Effetti delle iscrizioni catastali
((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma))
. (2)
Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive né a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa o abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 7. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario.
Nel caso di affittanza agraria, il possessore del reddito dominicale ha diritto allo sgravio dell'imposta relativa al reddito agrario a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di stipulazione del contratto.
Qualora in applicazione del quarto comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si proceda alla determinazione del reddito a norma del titolo V dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte procede al conguaglio fra l'imposta relativa al reddito così determinato e quella iscritta a ruolo sulla base delle risultanze catastali.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dagli articoli 39 e 40 del decreto indicato nel precedente comma non si procede alla iscrizione a ruolo dei redditi catastali delle unità immobiliari ivi indicate.
Ai fini della determinazione dei redditi dominicale ed agrario le disposizioni degli articoli 27 e 31 del predetto decreto e quelle dell'art. 7 del presente decreto si applicano anche in via provvisoria in base a domanda del contribuente contenuta nella dichiarazione dei redditi, o in apposita denuncia da presentare, nel termine previsto per la dichiarazione, all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale. In base alla dichiarazione o alla denuncia si procede anche allo sgravio per i redditi che già siano stati iscritti a ruolo; gli sgravi non possono retroagire oltre l'anno anteriore a quello in cui è presentata la dichiarazione annuale o la denuncia.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920 ha disposto (con l'art. 4 comma 2) che "la disposizione concernente l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 599, si applica dal 1 gennaio 1976."