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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 6

Classificazione dei redditi


Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A - Redditi fondiari;
Categoria B - Redditi di capitale;
Categoria C - Redditi di lavoro;
Categoria D - Redditi d'impresa;
Categoria E - Redditi diversi.

I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.