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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-12-1982
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Art. 47

Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente




Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

c) le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che, per legge, debbono essere versati allo Stato;

d) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione;

e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'art. 1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso;

f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 ed esclusi quelli indicati alla lettera h) dell'art. 41.

((g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante))
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Per i redditi di cui alla lettera a) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente è sottoposta alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 16.