DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Universita'.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal: 29-4-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
     (Trattamento economico del personale docente universitario)

  Al personale insegnante delle universita' ed istituti di istruzione
universitaria  di  ruolo,  fuori  ruolo e incaricato e' attribuito, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
un  assegno  annuo  pensionabile  e  utile ai fini dell'indennita' di
buonuscita,  con  esclusione  di ogni effetto sugli aumenti periodici
dello  stipendio  e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui
alla tabella allegata.
  Detto   assegno   e'   sostitutivo   della  indennita'  di  ricerca
scientifica  di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e
successive modificazioni.
  L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un
solo  titolo  e  non  e' cumulabile con altri assegni o indennita' di
analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi.
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  2  MARZO  1987, N. 57, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 1987 N. 158)).
  Ai  professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino
per  il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione,
e'  attribuita  in  aggiunta  al  trattamento  economico previsto dal
precedente  art.  36,  per  dodici  mensilita'  all'anno,  un assegno
aggiuntivo  pari  al  70  per  cento  delle  misure forfettarie lorde
previste  per  i  professori  di ruolo appartenenti alla prima fascia
nelle corrispondenti classi di stipendio.
  Ai  professori  di  ruolo  appartenenti  alla  prima e alla seconda
fascia  che  optino  per  il  regime  di impegno a tempo definito, le
indennita'  previste  ai  precedenti commi rispettivamente per le due
fasce  e  le  corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50
per cento.
  Le  indennita'  di  cui  ai precedenti commi non sono pensionabili,
sono  subordinate  alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte
nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
  Le  indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con
i  futuri  miglioramenti  economici  fine alla concorrenza del 50 per
cento  per  i  professori  di  ruolo  appartenenti alle due fasce che
optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza
del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per
il regime di impegno a tempo definito.
  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione su conforme
parere  del  rettore  e  delle  facolta'  interessate,  i  professori
ordinari,  straordinari  ed  associati  possono dirigere un istituto,
laboratorio  o  centro  del  Consiglio  nazionale delle ricerche o di
istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.
  L'incarico  non  puo' avere durata superiore a cinque anni e non e'
immediatamente rinnovabile.
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1980, N. 28.
  Lo  stanziamento  di  lire  cento  milioni inscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero della pubblica istruzione, ai
sensi  dell'articolo  24  della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il
conferimento  di  incarichi  di  lettore  di  lingua  e  di  lingua e
letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi
culturali  debitamente  ratificati,  e'  elevato a lire 300 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
  I  rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco
degli  incarichi  di  nuova  attribuzione  alle  competenti direzioni
provinciali  del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di
spesa  fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli
organi di controllo. (4)(5)
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AGGIORNAMENTO (4)
La  L.  20  maggio 1975, n.170 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973,
n.  580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,
n.  766,  s'intendono  compresi  i  direttori  e  gli sperimentatori,
dipendenti    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria".
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AGGIORNAMENTO (5)
La  Corte  Costituzionale con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 219 (in
G.U.  1a  s.s.  23.07.1975  n.  195),ha dichiarato " l'illegittimita'
derivata  dell'art.  12,  commi  primo,  secondo  e  terzo del d.l. 1
ottobre 1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n. 766), per la parte
che riguarda i docenti universitari con parametro 825."