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LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal:  12-12-1973

Art. 7

(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)


In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.