LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1990)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-1973
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Al personale ispettivo, direttivo,  docente  e  non  docente  della
scuola materna, elementare, secondaria e artistica e'  attribuito,  a
decorrere dal 1 settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile
ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto
sugli aumenti periodici di stipendio,  sullo  straordinario  e  sulla
tredicesima mensilita', nelle misure di cui alla tabella allegata. 
  Detto assegno e' sostitutivo degli  attuali  trattamenti  accessori
per indennita' di direzione e compenso per prestazioni  complementari
attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18  marzo  1958,
n. 165, e successive modificazioni,  per  assegni  speciali  previsti
dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli
85 e 87 del regolamento per l'istruzione  industriale  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per  compensi  speciali  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi  compresi  quelli  per  l'espansione
scolastica. 
  A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale
di cui al primo comma  del  presente  articolo  non  potranno  essere
corrisposti  indennita',  compensi,  premi,  gettoni   di   presenza,
soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a  carico  del
bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o  di  gestioni  fuori
bilancio, per l'opera  svolta  quale  dipendente  dello  Stato  o  in
rappresentanza della amministrazione  statale,  fatta  eccezione  del
compenso per  il  lavoro  straordinario  debitamente  autorizzato  ed
effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita'  e
degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennita' integrativa
speciale, dell'aggiunta di famiglia,  della  tredicesima  mensilita',
dell'assegno personale di  sede  e  dei  compensi  ai  componenti  le
commissioni  di  esami  negli  istituti  e   scuole   di   istruzione
elementare,  media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
professionale ed artistica. 
  Con apposito decreto delegato saranno  disciplinati  i  limiti,  le
misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione
di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo  della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))