DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 16-8-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 79.
             (((Pagamento differito di diritti doganali)

  1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore,
il  pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta
giorni.  Lo  stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una
maggiore  dilazione,  per  il pagamento dei diritti afferenti la sola
fiscalita'  interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta.
  2.  La  concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta
giorni  sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che,
a  garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata
cauzione ai sensi dell'articolo 87.
  3.  Il  ricevitore  della  dogana puo' in qualsiasi momento, quando
sorgano    fondati   timori   sulla   possibilita'   del   tempestivo
soddisfacimento  del  debito,  revocare  la concessione del pagamento
differito;  in  tal  caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla
notifica  della  revoca,  estinguere  il  suo  debito  o prestare una
ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
  4.  L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della
corresponsione  degli  interessi,  con  esclusione  dei  primi trenta
giorni,  al  saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro
delle  finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del
Tesoro a tre mesi)).
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AGGIORNAMENTO (24)
  Il D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L.  12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che in
deroga  agli  articoli  79  e  169 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento differito dei
diritti  doganali d'importazione e' soggetto ad una dilazione massima
di  giorni  novanta.  Per il pagamento effettuato oltre il periodo di
giorni  sette,  sulle  somme  dovute  verra'  applicato  un interesse
fissato  semestralmente  con  decreto  del Ministro delle finanze, di
concerto  con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto
dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  a  tre  mesi.  Per  le  operazioni
effettuate  presso la dogana di Trieste il differimento massimo e' di
giorni centottanta.