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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal:  1-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 13



Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;
2) gli interventi, ad accezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;
3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;
4) il comune potrà autorizzare, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;
5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al numero 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali; (8)
((11))

6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.
Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.
Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.
Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;
7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per la edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.
Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.
La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.
Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.
Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7).
Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.
Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.
Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;.
9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nello espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;
10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;
11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera d) del successivo articolo 19;
12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, sono formate in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 1995, n. 206, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003, n.350, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".