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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 116

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1981)
Testo in vigore dal:  8-1-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica),
((...))
, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo è non di ruolo,
((di cui al successivo art. 12))
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