DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-7-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 53.
                         (Base pensionabile)

  Ai  fini  della  determinazione  della  misura  del  trattamento di
quiescenza   del   personale   militare,   escluso   quello  indicato
nell'articolo  54,  penultimo comma, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento:
    a)  indennita'  di  funzione  per  i  generali  di  brigata  ed i
colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804;
    b)   assegno   perequativo  ed  assegno  personale  pensionabile,
previsti  dall'articolo  1  della  legge  27 ottobre 1973, n. 628, in
favore  degli  ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
    c)  assegno  personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, applicabile al
personale  militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957,
n. 751.
  Agli  stessi  fini,  nessun  altro  assegno  o indennita', anche se
pensionabili,  possono essere considerati se la relativa disposizione
di  legge  non  ne  prevede  espressamente  la valutazione nella base
pensionabile  Per  l'ufficiale  che  in  tempo  di  guerra  sia stato
investito  del  grado  superiore  a  quello  ricoperto all'atto della
cessazione  dal  servizio  o  delle funzioni organicamente devolute a
detto   grado  superiore  con  godimento  dei  relativi  assegni,  si
considerano  lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a
tale grado. (2) ((7))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  29  aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che
l'articolo  53  e'  sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1)
che   "Per  le  cessazioni  dal  servizio  successive  alla  data  di
decorrenza  economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali
o  nei  livelli  retributivi  ai fini della determinazione della base
pensionabile  di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15  e  16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento
di  previdenza  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della
cessazione dal servizio".