DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 640

Imposta sugli spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 14-quater
          (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito
                      dei controlli automatici)

  1.  Le  somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi  dell'articolo  14-ter,  comma  1,  risultano  dovute  a titolo
d'imposta  sugli  intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni
per  ritardato  od  omesso versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli,  resi  esecutivi  a titolo definitivo nel termine di decadenza
fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza
del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del
contenuto  del  ruolo,  delle  procedure,  delle  modalita' della sua
formazione  e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.((15))
  2.  Le  cartelle  di  pagamento  recanti  i ruoli di cui al comma 1
devono  essere  notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del  quarto  anno  successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento dell'imposta.((15))
  3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente   provvede   a   pagare,   con   le  modalita'  indicate
nell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  le  somme dovute, entro trenta giorni dal
ricevimento  della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma
2,    ovvero    della    comunicazione   definitiva   contenente   la
rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute, a
seguito  dei  chiarimenti  forniti  dal contribuente. In questi casi,
l'ammontare  delle  sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un
terzo  e  gli  interessi  sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
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AGGIORNAMENTO (15)
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla
L.  27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 42 coma 4) che "i
termini  di  cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, sono fissati
rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011."