DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
    Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali 
 
  Costituiscono  servizi  internazionali  o  connessi   agli   scambi
Internazionali non imponibili: (152) 
    1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio  dello
Stato e  in  parte  in  territorio  estero  in  dipendenza  di  unico
contratto; 
    2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o  in
importazione temporanea, nonche'  i  trasporti  relativi  a  beni  in
importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella  base  imponibile
ai sensi del primo comma dell'art. 69; 
    3) i noleggi e le locazioni  di  navi,  aeromobili,  autoveicoli,
vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e  carrelli,  adibiti  ai
trasporti di cui al  precedente  n.  1),  ai  trasporti  di  beni  in
esportazione, in transito o  in  temporanea  importazione  nonche'  a
quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma  del
primo comma dell'art. 69; 
    4) i servizi di  spedizione  relativi  ai  trasporti  di  cui  al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o
in  temporanea  importazione  nonche'  ai  trasporti   di   beni   in
importazione sempreche' i corrispettivi  dei  servizi  di  spedizione
siano  inclusi  nella  base  imponibile  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; 
    4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche' i
corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla  formazione
della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente  decreto
e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; 
    5)  i  servizi  di  carico,  scarico,  trasbordo,   manutenzione,
stivaggio,   disistivaggio,   pesatura,    misurazione,    controllo,
refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,  relativi
ai beni in esportazione, in transito  o  in  importazione  temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo  comma
dell'art. 69; 
    6) i servizi prestati nei porti,  autoporti,  aeroporti  e  negli
scali  ferroviari  di  confine   che   riflettono   direttamente   il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di
beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari; 
    7) i servizi di intermediazione relativi a beni in  importazione,
in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di  persone
o di beni, ai noleggi e alle locazioni  di  cui  al  n.  3),  nonche'
quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del  territorio  della
Comunita'; le cessioni di licenze all'esportazione; (29)(152) 
    7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per  conto  di
agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni
eseguite fuori del territorio  degli  Stati  membri  della  Comunita'
economica europea. 
    8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
    9) i trattamenti di cui all'art. 176 del  testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
eseguiti su beni di provenienza  estera  non  ancora  definitivamente
importati, nonche' su  beni  nazionali  nazionalizzati  o  comunitari
destinati ad essere esportati da  o  per  conto  del  prestatore  del
servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; 
    10) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30; 
    11) NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289; 
    12) NUMERO ABROGATO DAL D. LGS 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.(152) 
  Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano,
con riferimento all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi  delle
operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli  acquisti  di
beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e  di  servizi
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa. 
  ((Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non  comprendono
i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore,  dal
titolare del regime di transito, dall'importatore,  dal  destinatario
dei beni o dal prestatore  dei  servizi  di  cui  al  numero  4)  del
medesimo primo comma)). (152) ((211)) 
 
(20) (21) (27) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal  1  aprile
1979. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24,  come  modificato  dal  D.P.R.  31
marzo 1979, n. 94, ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)  che  le
modifiche quelle apportate agli articoli  5,  9,  limitatamente  alle
attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente  il
limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter
dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980. 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto, inoltre, (con l'art. 10,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica all'articolo ha  effetto  dal  1  gennaio
1981. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793,  ha  disposto  (con  l'art.  27,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno  effetto  dal  1
aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5-septies,
comma 2) che la modifica al  presente  articolo  ha  effetto  dal  1°
gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente
a tale data in conformita' alla sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.