DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 20-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-ter. 
           (( (Territorialita' - Prestazioni di servizi). 
 
  1.  Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate   nel
territorio dello Stato: 
    a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti  nel  territorio
dello Stato; 
    b) quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti  passivi  da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative  al  luogo
di  effettuazione  delle  prestazioni  di  servizi,  si   considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: 
    a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o  professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni  ricevute  quando   agiscono   nell'esercizio   di   tali
attivita'; 
    b) gli enti, le associazioni e le  altre  organizzazioni  di  cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle
attivita' commerciali o agricole; 
    c) gli enti, le  associazioni  e  le  altre  organizzazioni,  non
soggetti  passivi,  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. )) 
                                                              ((129)) 
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AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010.