DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 23. 
                       Registrazione delle fatture 
 
  ((Il contribuente deve annotare in  apposito  registro  le  fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il  giorno  15  del
mese successivo a quello di  effettuazione  delle  operazioni  e  con
riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni.  Le
fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo  a  quello  di
emissione e con riferimento al medesimo mese.)) 
  Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e
la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile  dell'operazione
o delle  operazioni  e  l'ammontare  dell'imposta,  distinti  secondo
l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del  servizio,  ovvero,  nelle
ipotesi di cui al secondo comma  dell'art.  17,  del  cedente  o  del
prestatore. (57a) (57b) 
  Se l'altro contraente non e' un'impresa,  societa'  o  ente  devono
essere indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o  ragione
sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle
operazioni di cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  devono  essere
indicati,  in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  il   titolo   di
inapplicabilita' di essa ed, eventualmente, la relativa norma. (144) 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695. 
  Nell'ipotesi di cui al quinto  comma  dell'articolo  6  le  fatture
emesse devono essere registrate anche dal  soggetto  destinatario  in
apposito registro, bollato e  numerato  ai  sensi  dell'articolo  39,
secondo  modalita'  e  termini   stabiliti   con   apposito   decreto
ministeriale. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le
modifiche al  presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal  1
novembre 1974. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)  che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975,  n.  223)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di  cui  agli  articoli
23, 24, 25 e 39 secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
qualora    il    contribuente    utilizzi    direttamente    macchine
elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati,  di
centri elettrocontabili gestiti da  terzi,  possono  essere  eseguite
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione  delle  operazioni,
fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste
dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633, di tutte le operazioni  soggette  a  registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (57a) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione del comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si  applica  a
decorrere dal 1 gennaio 1994;  le  altre  disposizioni  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a  decorrere  dal  1
aprile 1994". 
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AGGIORNAMENTO (57b) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23  maggio  1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458
ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994". 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   alle   operazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.