DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 29-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 14.
                  (((Determinazione del valore normale)

  1.   Per   valore  normale  si  intende  l'intero  importo  che  il
cessionario    o    il    committente,    al   medesimo   stadio   di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione  di  servizi,  dovrebbe  pagare,  in condizioni di libera
concorrenza,  ad  un cedente o prestatore indipendente per ottenere i
beni  o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
  2.  Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di
servizi analoghe, per valore normale si intende:
    a)  per  le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni  simili  o,  in  mancanza,  il  prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
    b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
  3.  Per  le  operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera
d),  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale)).