LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
 
  Il  trattamento  sostitutivo  della  retribuzione  e'   corrisposto
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di
una commissione costituita, presso ogni  sede  dell'Istituto  stesso,
con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. 
  La commissione e' composta dal direttore  dell'ufficio  provinciale
del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da
un funzionario del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  dal
direttore  della  sede  dell'istituto  nazionale   della   previdenza
sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti
dei  datori  di  lavoro  designati  dalle  rispettive  organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia,
nel termine, non  inferiore  a  30  giorni,  ad  esse  assegnato  dal
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima
occupazione. Qualora  le  designazioni  non  pervengano  nel  termine
prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione  si  sostituisce  alla  organizzazione  sindacale
inadempiente. 
  Per  ciascuno  dei  membri  suindicati  puo'  essere  nominato   un
supplente. 
  Nella  Regione  siciliana  le  commissioni  previste  nel  presente
articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa. 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.  77,  ha
disposto  (con  l'art.  19,  comma  3-bis)  che  "Per  assicurare  la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni  salariali  a  carico
del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza  COVID-19"  sono
concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in  deroga
a quanto previsto dall'articolo 14 della  legge  8  agosto  1972,  n.
457".