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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 423

Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1978)
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Testo in vigore dal:  31-8-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche ed integrazioni della predetta delega;
Ritenuta l'opportunità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in materia di trattamento economico di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

(Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali)


Le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo.
L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma nonché di quelle spettanti per altre persone a carico ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del ventunesimo anno di età, il matrimonio o il decesso dei figli, il compimento del 26° anno di età per i figli studenti universitari o il decesso del coniuge o dei genitori.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai fini della maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli che abbiano superato il 14° anno di età, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, nonché ai fini della variazione della misura delle quote stesse ai sensi dello art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni.
Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.