DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
Testo in vigore dal: 15-2-1972
                               Art. 8.

  Gli,  organi statali esplicano attivita' in ordine agli studi, alla
ricerca,  alla  documentazione  e  all'informazione, necessari per la
programmazione  nazionale  ed  il  coordinamento  del  settore.  Essi
altresi',  sentite  le regioni interessate, svolgono attivita' per la
formazione  e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita'
di  addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di
iniziative pilota.