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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1996
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Art. 4

(Iscritti obbligatoriamente al Fondo)


È iscritto obbligatoriamente al Fondo:
a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:
1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;
2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonché relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;
b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, semprechè, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
((5))

Sono esclusi dall'iscrizione:
1) i dirigenti;
2) il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363;
3) i guardiabarriere e le guardie di fermata;
4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purché il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;
6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
7) il personale che svolge attività alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 70 lettera a))che "In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi: a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata."