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LEGGE 28 luglio 1971, n. 585

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1977)
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Testo in vigore dal:  25-11-1973
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Art. 22


Per accelerare gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonché con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti.
Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 novembre 1973, n.734 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili".