stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1971, n. 557

Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203.
Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.