stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 maggio 1971, n. 320

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito:
"I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.
I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.
Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.
I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.
Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le finanze".