LEGGE 28 aprile 1971, n. 287

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 16-6-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito  dal
seguente: 
  "A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al  traffico
dell'intera  autostrada  e  successivamente  ad  ogni   scadenza   di
quinquennio fino al  termine  del  periodo  di  concessione,  saranno
devoluti allo Stato,  quale  canone  di  concessione,  i  diritti  di
pedaggio effettivamente e complessivamente introitati,  dedotte,  nei
limiti di cui ai successivi  commi,  tutte  le  spese  di  esercizio,
comprese le  spese  di  gestione  e  di  amministrazione,  quelle  di
manutenzione ordinaria e gli oneri finanziari  e  tributari,  nonche'
gli ammortamenti  finanziario  e  industriale,  l'accantonamento  per
innovazioni,  ammodernamenti  e   completamenti,   nonche',   infine,
l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario. 
  Le  spese  e  gli  oneri,  di  cui  al  precedente  comma,  saranno
deducibili, solo in quanto effettivamente  sostenuti  e  regolarmente
giustificati, entro il limite percentuale di essi previsto nel  piano
finanziario    e    sue    eventuali    modificazioni;    l'ammontare
dell'accantonamento   annuo   per   innovazioni,   ammodernamento   e
completamenti non potra' superare il 10 per  cento  dell'effettivo  e
complessivo introito lordo annuale per diritti di pedaggio. 
  Il dividendo, di cui al precedente primo comma, non  potra'  essere
comunque  superiore  all'8   per   cento   del   capitale   dell'ente
concessionario, dopo le assegnazioni a riserva legale. 
  Al termine  della  concessione,  anche  per  dichiarata  decadenza,
dovranno essere devolute allo  Stato,  oltre  a  tutte  le  attivita'
reversibili, le quote non  utilizzate  sia  dell'accantonamento,  che
dell'ammortamento industriale, di cui ai precedenti commi".