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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal:  11-7-1997
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Art. 3


I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro, e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono. (3)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
.
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al primo comma del presente articolo sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro.