DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
Testo in vigore dal: 11-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  I  contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori
dello  spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro, e
per  un  terzo  a  carico  del  lavoratore;  la  quota  a  carico del
lavoratore  e'  trattenuta  dal  datore  di lavoro sulla retribuzione
corrisposta  al  lavoratore  stesso alla scadenza del periodo di paga
cui i contributi si riferiscono. (3)
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
  Il  datore  di  lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi
anche per la parte a carico del lavoratore.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che  a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1981   le   misure   dei  contributi  a  percentuale  dovuti  per  il
finanziamento  del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di
cui al primo comma del presente articolo sono rispettivamente elevate
dal  19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei
datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per
cento a carico dei datori di lavoro.